Nel novembre 2016 la Corte Costituzionale, in accoglimento di un ricorso della Corte di Appello di Genova, ha ammesso la possibilità di attribuire il doppio cognome ai figli (sentenza Corte Costituzionale del 21 dicembre 2016, n. 286).
Nello specifico, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei principi derivanti da alcuni articoli del Codice Civile (237, 262 e 299) e del nuovo Regolamento sull’ordinamento dello stato civile (del 2000), che non permettevano ai genitori, che ne avevano fatto richiesta congiunta al momento della nascita, di attribuire al figlio anche il cognome materno.
In base a quanto disposto dalla Corte, ai fini della richiesta di attribuzione è però necessario che entrambi i genitori siano d’accordo.
Inoltre, il provvedimento non è retroattivo (quindi non si riferisce al passato): se, al momento di dare il cognome a vostro figlio, non avete espresso la volontà di aggiungere quello della madre, non si può più chiedere ora. La sentenza dispone solo per richieste effettuate relativamente a bambini nati o adottati dopo il 21 dicembre 2016.
A seguito della sentenza non è stata però emanata alcuna legge che disciplini la materia.
In realtà esiste, peraltro da tempo, una proposta di legge approvata dalla Camera dei Deputati il 24 settembre 2014 ma, da quella data, tale disegno di legge è fermo al Senato dove finora non si è trovata la maggioranza per approvarlo e farlo diventare legge.
Ad oggi, l’unico riferimento istituzionale, è dunque costituito dalla circolare numero 1/2017 del Ministero dell’Interno in cui si spiega cosa devono fare i singoli comuni.
Sostanzialmente, ad avvenuta nascita, entrambi i genitori devono recarsi all’ufficio anagrafe e lì richiedere all’ufficiale dello stato civile l’apposizione del doppio cognome per il proprio bambino.
Al momento, si prevede che il cognome della madre sia successivo a quello del padre.
Tuttavia, il sopra richiamato vuoto normativo, lascia spazio a molti dubbi e, soprattutto, lascia irrisolte molte questioni: a parte la certezza circa l’ordine dei cognomi e la necessità di ricevere la richiesta di entrambi i genitori, non si hanno, infatti, ulteriori dettagli. Non si sa, ad esempio, se il bambino, divenuto adulto e genitore a sua volta, trasmetterà il doppio cognome al figlio o solo uno dei due oppure, ad esempio, se la norma verrà applicata anche alle coppie omosessuali legate tramite unione civile.
Perché, dunque, la decisione della Corte Costituzionale diventi, un diritto effettivo e certo per tutte le mamme e i papà, non si può prescindere dalla promulgazione di una legge ad hoc che disciplini, nella maniera più opportuna, una materia di sicuro interesse